Art. 14 · Aggiornamento dei conti fiscali
Titolo primo

Art. 14

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Aggiornamento dei conti fiscali

In vigore dal 31 dic 1993
1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini: a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari; b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario; c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato; d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo; e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-14