Art. 26

Affettamento

In vigore dal 11 nov 1993
1. Le operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di San Daniele sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all' della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato. 2. Gli interessati devono presentare istanza all'organismo abilitato, indicando: a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine; b) la ragione sociale e la sede della ditta; c) la sede del laboratorio di confezionamento; d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria. 3. L'organismo abilitato, espletati gli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del laboratorio ed all'attribuzione di uno specifico numero di identificazione. 4. Qualora il laboratorio sia ricompreso nell'ambito di uno stabilimento di produzione già riconosciuto, il numero di identificazione può coincidere con quello attribuito ai sensi dell', comma 2.
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Affettamento (Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo