Art. 24

Annullamento del contrassegno

In vigore dal 11 nov 1993
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi. 2. Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno. 3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
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Annullamento del contrassegno (Art. 24 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo