Art. 23
Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno
In vigore dal 11 nov 1993
1. L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino:
a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;
b) la data dell'inizio della lavorazione;
c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro;
d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali è apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni;
e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata;
f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione.
2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore.
3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.
5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-23