Art. 23 · Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno

Art. 23

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Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno

In vigore dal 11 nov 1993
1. L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino: a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno; b) la data dell'inizio della lavorazione; c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro; d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali è apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni; e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata; f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione. 2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore. 3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. 4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato. 5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-23