Art. 28

Abilitazione dei fornitori di confezioni

In vigore dal 11 nov 1993
1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai sensi dell' devono notificare contestualmente all'istanza ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni. 2. Il fornitore delle confezioni è abilitato a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'organismo abilitato.
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Abilitazione dei fornitori di confezioni (Art. 28 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo