Art. 29

Registro del confezionatore

In vigore dal 11 nov 1993
1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale, per ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati: a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione; b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di cui all' o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto; c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del contrassegno; d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei; e) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali è stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento; f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato; g) il numero delle confezioni prodotte e la data di confezionamento.
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