Art. 27
Contrassegno sulle confezioni di prosciutto affettato
In vigore dal 11 nov 1993
Contrassegno sulle confezioni
di prosciutto affettato
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di San Daniele ed accertano:
a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione;
b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono l'asportazione per l'affettamento;
c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei.
2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresì:
a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui è stato asportato il contrassegno;
b) l'avvenuto affettamento ed il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento;
c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno.
3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione, si osservano le procedure di cui all'.
4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato e copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-27