Art. 30
Etichettatura
In vigore dal 11 nov 1993
1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del prosciutto di San Daniele, con le modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti:
a) per il prosciutto di San Daniele intero con osso:
1) "prosciutto di San Daniele", seguita da "denominazione di origine tutelata";
2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del venditore;
3) la sede dello stabilimento di produzione;
b) per il prosciutto di San Daniele confezionato disossato intero, oppure presentato in tranci od affettato:
1) "prosciutto di San Daniele", seguita da "denominazione di origine tutelata";
2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;
3) la sede dello stabilimento di confezionamento;
4) la data di produzione, qualora il sigillo, o il timbro a fuoco, non risulti più visibile per i fini di cui all', comma 3;
5) la quantità netta;
6) il termine minimo di conservazione;
7) le modalità di conservazione;
8) la dicitura di identificazione del lotto.
2. È vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, "classico", "autentico", "extra", "super", e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di "disossato" ed "affettato" nonché di altre indicazioni non specificamente previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge.
3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato.
4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare il prosciutto di San Daniele deve essere menzionato con la sola dicitura "prosciutto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-30