Art. 19
Trasferimento delle cosce
In vigore dal 11 nov 1993
1. Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto di San Daniele.
2. Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato, che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari controlli e può opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.
3. Il trasferimento è consentito, in deroga al comma 1, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure di cui al comma 2.
4. Ogni operazione di trasferimento, a qualsiasi titolo venga effettuata, deve essere annotata sul registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-19