Art. 17

Deroga per l'esportazione

In vigore dal 11 nov 1993
1. Il produttore che intende preparare il prosciutto di San Daniele ai fini previsti dall' della legge deve presentare richiesta all'organismo abilitato, con la precisazione del paese di destinazione e del numero di prosciutti che si intendono sottoporre a lavorazione previa asportazione della parte distale. 2. L'incaricato dell'organismo abilitato compila apposito verbale dal quale devono risultare: a) il numero complessivo delle cosce fresche presentate per i fini di cui al comma 1, ed il relativo peso; b) i riferimenti desumibili dall'apposito registro di cui all' della legge, recante tutte le indicazioni previste dall', relativamente al numero dell'operazione ed al paese di destinazione; c) l'eventuale numero e peso delle cosce fresche ritenute non idonee; d) il numero delle cosce fresche ritenute idonee e sulle quali viene autorizzata l'apposizione del sigillo. 3. In caso di contestazione si osservano le disposizioni di cui all'. 4. Le operazioni di cui al comma 2 dell' della legge sono in ogni caso effettuate prima della salagione. 5. Per l'apposizione del contrassegno valgono le disposizioni del presente regolamento. 6. L'organismo abilitato esercita tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la definitiva destinazione del prodotto in esito alle procedure di cui al comma 4 dell' della legge. 7. Sul registro di cui all' della legge devono risultare anche gli estremi di eventuali trasferimenti autorizzati dall'organismo abilitato. 8. In tutti i casi in cui i prosciutti preparati nelle forme previste dall' della legge non dovessero essere esportati, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono, nelle forme previste dal presente regolamento, alla rimozione del sigillo e del contrassegno eventualmente appostovi, redigendo del fatto apposito verbale, qualora gli stessi non vengano disossati, o sezionati, o affettati e queste ultime operazioni siano appositamente accertate dall'organismo abilitato.
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