Art. 11

Riconoscimento del produttore

In vigore dal 11 nov 1993
1. Le aziende che intendono produrre il prosciutto di San Daniele devono essere riconosciute dall'organismo abilitato e, a tal fine, presentano domanda dalla quale risultino: a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine; b) la denominazione e la sede della ditta; c) la sede dello stabilimento nonché la relativa capacità produttiva, con gli estremi della autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in materia. 2. L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede alla attribuzione di un numero di identificazione del produttore; tale numero figura sul contrassegno di cui all' della legge. 3. Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente articolo e le spese per le perizie a tal fine richieste dall'organismo abilitato o dall'interessato.
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Riconoscimento del produttore (Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo