Art. 8
Timbro del macellatore e controlli
In vigore dal 11 nov 1993
1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele il macellatore è tenuto alla apposizione del timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile, secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.
2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.
3. Il macellatore è tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'.
4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche copia della certificazione stessa, nonché eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.
5. Il veterinario ufficiale competente mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-8