Art. 14

Controlli presso gli stabilimenti

In vigore dal 11 nov 1993
1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonché quella di cui all', comma 4, ed accerta: a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione; b) il numero delle cosce fresche munite dei timbri di cui agli ; c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.
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Controlli presso gli stabilimenti (Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo