Art. 22
Parametri analitici
In vigore dal 11 nov 1993
1. L'organismo abilitato propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i parametri analitici di cui all' della legge.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione dei parametri analitici e delle relative soglie minime e massime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-22