Art. 2
Prescrizioni produttive
In vigore dal 11 nov 1993
1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive.
2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all', comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni
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