Art. 2

Prescrizioni produttive

In vigore dal 11 nov 1993
1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive. 2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all', comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo