Art. 3

Origine delle cosce suine

In vigore dal 11 nov 1993
1. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.
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