Art. 5

Certificazione dell'allevatore

In vigore dal 11 nov 1993
1. All'atto della spedizione dei suini presso il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione di cui al comma 2 dell' della legge, attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato. 2. La certificazione di cui al comma 1 avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato e dallo stesso prenumerati e codificati. 3. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, nonché per tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.
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