Art. 31
Consorzi incaricati della vigilanza
In vigore dal 24 ott 1993
1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.
2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.
4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e tre membri nominati dalle organizzazioni professinali agricole più rappresentative sul piano nazionale.
5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.
6. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle organizzazioni interessate.
7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produtori, che assicuri agli organi consortili attività di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonché delle direttive adottate dal consorzio stesso.
8. Salvo quanto previsto al comma 4, alla composizione degli organi consortili di cui al comma 3 possono partecipare soltanto i produttori di cui all', comma 1, lettera e), del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-31