Art. 28
Registro del confezionatore
In vigore dal 24 ott 1993
1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale, per ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati:
a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di cui all' o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto;
c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del contrassegno;
d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei;
e) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali è stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento;
f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato;
g) il numero delle confezioni prodotte e la data di confezionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-28