Art. 26
Contrassegno prosciutto affettato
In vigore dal 24 ott 1993
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di Parma ed accertano:
a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione;
b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono la asportazione per l'affettamento;
c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei.
2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresì:
a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui è stato asportato il contrassegno;
b) l'avvenuto affettamento e il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento;
c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno.
3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione si osservano le procedure di cui all'.
4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato, copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-26