Art. 26

Contrassegno prosciutto affettato

In vigore dal 24 ott 1993
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di Parma ed accertano: a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione; b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono la asportazione per l'affettamento; c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei. 2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresì: a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui è stato asportato il contrassegno; b) l'avvenuto affettamento e il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento; c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno. 3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione si osservano le procedure di cui all'. 4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato, copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.
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Contrassegno prosciutto affettato (Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".) — Testo vigente | Portale Normativo