Art. 27

Abilitazione dei fornitori di confezioni

In vigore dal 24 ott 1993
1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai sensi dell' devono notificare contestualmente all'istanza ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni. 2. Il fornitore delle confezioni è abilitato a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'organismo abilitato.
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