Art. 30

Piano di programmazione

In vigore dal 24 ott 1993
1. L'organismo abilitato può adottare prescrizioni ed emanare direttive in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata. 2. I piani di cui al comma 1, e le eventuali successive modifiche, sono adottati dall'organismo abilitato ed approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità. 3. I piani sono costituiti da una relazione indicante le motivazioni tecniche, produttive ed economiche, nonché i criteri adottati per la loro formulazione e le modalità di determinazione delle eventuali quote di produzione spettanti ad ogni stabilimento riconosciuto, unitamente ai sistemi di controllo del relativo sviluppo. 4. Nel caso di applicazione dei piani di programmazione, l'aliquota di prodotto a denominazione di origine di cui all', lettera e), potrà essere variata secondo criteri omogenei esplicitati dall'organismo abilitato nella relazione di cui al comma 3.
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