Art. 34

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In vigore dal 24 ott 1993
1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale è affidato l'incarico di vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, nei casi previsti dall'art. 2619 del codice civile. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è nominato, per la gestione straordinaria, un commissario governativo che provvederà entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. 3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. 4. La revoca è obbligatoria quando vengano meno le condizioni di cui all', comma 2, della legge. 5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attività prevista dalla legge e dal presente regolamento.
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