Art. 35

Personale di vigilanza

In vigore dal 24 ott 1993
1. Il personale incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; può accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti. 2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potrà essere oggetto di addebiti. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato. 4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente. 5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo