Art. 29

Etichettatura

In vigore dal 24 ott 1993
1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del prosciutto di Parma, con le modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti: a) per il prosciutto di Parma intero con osso: 1) "prosciutto di Parma" seguita da "denominazione di origine tutelata"; 2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del venditore; 3) la sede dello stabilimento di produzione; b) per il prosciutto di Parma confezionato, intero, disossato oppure presentato in tranci od affettato: 1) "prosciutto di Parma" seguita da "denominazione di origine tutelata"; 2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore; 3) la sede dello stabilimento di confezionamento; 4) la data di produzione, qualora il sigillo non risulti più visibile per i fini di cui all', comma 3; 5) la quantità netta; 6) il termine minimo di conservazione; 7) le modalità di conservazione; 8) la dicitura di identificazione del lotto. 2. È vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, "classico", "autentico", "extra", "super", e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di "disossato" ed "affettato" nonché di altre indicazioni non specificamente previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge. 3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato. 4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare il prosciutto di Parma deve essere menzionato con la sola dicitura "prosciutto".
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Etichettatura (Art. 29 Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".) — Testo vigente | Portale Normativo