Art. 37

Adempimenti degli UU.PP.I.C.A.

In vigore dal 24 ott 1993
1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell' della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all' della legge. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore può effettuare, entro sessanta giorni dalla contestazione, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne dà comunicazione all'organismo abilitato. 2. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all' della legge.
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