Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 ott 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione del prosciutto di Parma, modificata dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l', il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento:
a) per "legge", si intende la legge 13 febbraio 1990, n. 26;
b) per "organismo abilitato" si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell', comma 1, della legge, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento;
c) per "produzione tutelata" si intende il prosciutto di Parma recante il contrassegno di cui all' della legge; per "circuito della produzione tutelata" si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento;
d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em- anate dall'organismo abilitato ai sensi dell', comma 1, della legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera b);
e) per "produttore di prosciutto di Parma", ai fini dell', comma 1, lettera g), della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche espressa in chilogrammi pari almeno al 75% (settantacinque per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all', comma 1, della legge;
f) per "refrigerazione" si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra - 1 C e + 4 C;
g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-1