Art. 23

Annullamento del contrassegno

In vigore dal 24 ott 1993
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi. 2. Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno. 3. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
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