Art. 23
Annullamento del contrassegno
In vigore dal 24 ott 1993
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi.
2. Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno.
3. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-23