Art. 8

Rapporti tra il patrimonio netto e ammontare degli investimenti in partecipazioni

In vigore dal 23 apr 1993
Rapporti tra il patrimonio netto e ammontare degli investimenti in partecipazioni 1. L'ammontare delle operazioni di cui al comma 1 dell' della legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimonali (capitale sociale e riserve) delle S.F.I.S. Ulteriori sottoscrizioni in esubero del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dalle medesime società. 2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al citato , non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) della S.F.I.S. partecipante e fermo il limite di cui all', comma 1, ultima parte, della legge.
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