Art. 3
Requisiti di esperienza degli amministratori
In vigore dal 23 apr 1993
1. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso le S.F.I.S., possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-3