Art. 5

Requisiti di onorabilità di amministratori, sindaci e dirigenti

In vigore dal 23 apr 1993
Requisiti di onorabilità di amministratori, sindaci e dirigenti 1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle S.F.I.S. si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all', n. 3, del decreto di cui al comma 1 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall', comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, comportano la sospensione delle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale. 3. Il difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti o l'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1, determinano la decadenza dall'ufficio. 4. La sospensione o la decadenza di cui ai commi 2 e 3 sono dichiarate con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
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