Art. 4
Requisiti di esperienza del collegio sindacale
In vigore dal 23 apr 1993
1. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti delle S.F.I.S. deve essere iscritto nell'Albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i predetti requisiti.
Storico versioni
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