Art. 9
Modalità della domanda di iscrizione all'Albo
In vigore dal 23 apr 1993
1. Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento.
2. Le domande di iscrizione e la relativa documentazione debbono essere prodotte in due copie di cui una in bollo.
3. Le domande di iscrizione debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le domande debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società, previa delibera dell'organo societario competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-9