Art. 10
Modalità di iscrizione all'Albo e di cancellazione
In vigore dal 23 apr 1993
1. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo dovranno verificare che:
- la domanda sia stata redatta in conformità a quanto previsto dall' del presente decreto;
- sussistano i requisiti di cui alla legge e all' del presente decreto per l'iscrizione all'Albo.
2. Successivamente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento dispone l'iscrizione della società istante all'Albo, ovvero la rifiuta, motivatamente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il predetto termine resta sospeso nel caso in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieda alla S.F.I.S. ulteriori informazioni e notizie, fino alla comunicazione, da parte della società interessata, delle notizie e informazioni richieste. La richiesta interlocutoria può essere effettuata una sola volta.
3. Le S.F.I.S. hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni connesse alle eventuali modifiche dell'iscrizione all'Albo. Il Ministro dell'industria, sulla base delle predette comunicazioni ovvero a seguito di informazioni comunque acquisite, provvede, con proprio provvedimento, alle conseguenti variazioni, dandone comunicazione alla S.F.I.S.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su proposta o comunque sentita la Banca d'Italia, può disporre la cancellazione delle società dall'Albo nei seguenti casi:
a) istanza motivata della società;
b) gravi irregolarità nell'amministrazione delle società ovvero gravi violazioni delle norme di legge ovvero ripetute infrazioni alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate della Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-10