Art. 2

Obbligo di iscrizione all'Albo

In vigore dal 23 apr 1993
1. L'iscrizione all'Albo di cui all' è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni: a) sottoscrizione e versamento di un capitale sociale, per un importo non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; il capitale deve essere interamente rappresentato da azioni con voto non limitato; b) adozione di statuto societario avente quale oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese, nelle forme di cui al comma 1 dell' della legge, e che preveda partecipazioni a carattere temporaneo, ai sensi del presente decreto, senza che le stesse diano luogo, nei confronti di ciascuna impresa partecipata, alle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; nell'ambito dell'oggetto sociale le S.F.I.S. possono altresì concedere prestiti partecipativi di cui all'art. 35 della legge; c) possesso dei requisiti di esperienza ed onorabilità dei soggetti aziendali di cui agli del presente decreto.
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