Art. 6

Requisiti di onorabilità della compagine sociale

In vigore dal 23 apr 1993
1. Ai soggetti che esercitano il controllo sulla S.F.I.S. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell' della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle S.F.I.S. l'indicazione nominativa dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale.
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