Art. 11

Modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte

In vigore dal 23 apr 1993
Modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte 1. Le partecipazioni assunte dalle S.F.I.S. devono essere dismesse entro otto anni dalla data di effettuazione del primo intervento partecipativo; dalla data di dismissione devono trascorrere almeno tre anni per ulteriori interventi partecipativi nei confronti della medesima impresa. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui la dismissione delle partecipazioni entro il termine di cui al comma 1 possa arrecare grave pregiudizio alle S.F.I.S. o alle società partecipate, può concedere, su richiesta motivata della S.F.I.S. e sentita la Banca d'Italia, deroghe all'obbligo di dismissione di cui al comma 1. 3. La motivata richiesta di deroga deve essere presentata almeno otto mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte devono, comunque, essere dismesse entro tre anni dalla scadenza del suddetto termine, salvo che nel provvedimento di concessione della deroga non sia indicato un termine inferiore.
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