Art. 12

Vigilanza sulle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

In vigore dal 23 apr 1993
Vigilanza sulle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese 1. Ai sensi dell', comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che la Banca d'Italia emana, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e del presente decreto. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Banca d'Italia, anche ai sensi dell' del citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio di informazioni ed attuano forme di collaborazione, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1992 Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993 Registro n. 3 Industria, foglio n. 191
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo