Art. 12
Vigilanza sulle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
In vigore dal 23 apr 1993
Vigilanza sulle società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole imprese
1. Ai sensi dell', comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che la Banca d'Italia emana, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e del presente decreto.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Banca d'Italia, anche ai sensi dell' del citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio di informazioni ed attuano forme di collaborazione, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 novembre 1992
Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993
Registro n. 3 Industria, foglio n. 191
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-12