Art. 1
Istituzione dell'Albo e definizioni
In vigore dal 23 apr 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli , comma 3, e 5;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 18 giugno 1992;
Considerato che non si ritiene di aderire alle osservazioni contenute nel predetto parere in merito ai requisiti di esperienza degli amministratori, che devono essere individuati, per garantire un'uniforme disciplina della materia, in quelli di cui all', comma 3, del decreto-legge citato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 91246 del 29 settembre 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Istituzione dell'Albo e definizioni
1. Ai sensi dell', comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che di seguito sarà denominata "legge", è istituito, presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'"Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", in seguito denominato Albo.
2. Il presente decreto si applica alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denomi- nate S.F.I.S., di cui all' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-19;575#art-1