Art. 3 · Requisiti di esperienza degli amministratori

Art. 3

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Requisiti di esperienza degli amministratori

In vigore dal 23 apr 1993
1. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso le S.F.I.S., possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.
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