Capo IV

Art. 9

Disciplina dell'attività di assistenza svolta dai professionisti

In vigore dal 25 dic 1992
Disciplina dell'attività di assistenza svolta dai professionisti 1. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti possono svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente , su richiesta degli stessi ed alle medesime condizioni dei centri di assistenza, le attività di cui all'. 2. La stessa attività può essere svolta dai consulenti del lavoro per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'imposta. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendono prestare la propria assistenza professionale apponendo anche il visto di conformità, devono preliminarmente: a) comunicare alla direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, i dati anagrafici, il numero del codice fiscale e della partita IVA, il domicilio e gli altri luoghi in cui esercitano la propria attività professionale; b) depositare presso lo stesso ufficio copia dei contratti-tipo di cui all' e della polizza di assicurazione di cui all'; c) presentare una apposita attestazione dell'ordine a cui appartengono da cui risulti che non sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti di sospensione. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono inviare alla direzione centrale competente, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni di cui al comma 7 dell'. 5. Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Il professionista deve comunicare altresì alla stessa direzione centrale, entro dieci giorni dalla delibera dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, lettera c). 6. In caso di constatata inosservanza delle disposizioni dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di quelle del presente regolamento nonché in caso di gravi e ripetute violazioni commesse nell'esercizio delle attività esercitate dal professionista di cui all' e di provvedimenti di sospensione comminati dall'Ordine, l'Amministrazione finanziaria assegna un termine non superiore a novanta giorni per rimuovere le irregolarità, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara, ai soli fini del controllo e della applicazione delle sanzioni, la non rilevanza dei visti di conformità apposti dal professionista successivamente alla pubblicazione del decreto. 7. Si applicano le disposizioni dell', esclusi i commi 4, 8 e 9.
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