Capo II
Art. 6
Trasmissione delle dichiarazioni
In vigore dal 25 dic 1992
1. I centri di assistenza inoltrano ai competenti uffici, in conformità delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi allegati nonché gli elenchi, prospetti e comunicazioni da essi predisposti. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche contengono comunque sempre anche la busta nella quale è inserita la scheda con cui i contribuenti operano la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi anche su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-22;494#art-6