Capo V

Art. 10

Poteri di vigilanza

In vigore dal 25 dic 1992
1. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre ispezioni, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei centri di assistenza e le imprese di cui al comma 6 dell' per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nel comma 1 dell'. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni. Ha altresì facoltà di richiedere agli ordini professionali la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a carico dei direttori tecnici appartenenti agli ordini stessi. 2. Qualora emergano elementi che giustificano l'assunzione di provvedimenti disciplinari, copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico.
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