Capo III
Art. 8
Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare
In vigore dal 25 dic 1992
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, revoca l'autorizzazione di cui all' nei casi in cui:
a) nello svolgimento dell'attività disciplinata dall' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;
b) risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;
c) sia accertato il venir meno di uno dei requisiti o condizioni di cui all', commi 1, lettera a), 2, lettere a) e c), e 8, ovvero la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 8, ultimo periodo, dello stesso articolo;
d) i dati e gli elementi richiesti al centro di assistenza dall'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dei coefficienti previsti dall' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, se non ritiene fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di revoca.
4. Se le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 del presente articolo presentano aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.
5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo d'imposta in corso.
6. Se il numero degli utenti del centro di assistenza risulta inferiore a trecento, il Dipartimento delle entrate assegna allo stesso il termine massimo di un anno decorrente dalla data in cui tale circostanza si è verificata, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze provvede alla revoca dell'autorizzazione mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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