Capo II
Art. 4
Attività svolta per conto degli utenti
In vigore dal 25 dic 1992
1. Nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i centri di assistenza predispongono le dichiarazioni annuali dei redditi, ivi comprese le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni cui gli utenti sono obbligati in qualità di sostituti d'imposta, quelle dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) e quelle dell'imposta sul valore aggiunto, nonché i relativi allegati e gli elenchi, prospetti e comunicazioni a cui sono obbligati gli utenti dei centri.
2. I centri di assistenza appongono nelle dichiarazioni, di cui al comma 1, da essi predisposte, il visto di conformità formale dei dati esposti nelle stesse mediante controllo della corrispondenza dei dati stessi:
a) al bilancio e alle scritture contabili delle imprese utenti di cui deve essere controllata l'esistenza nonché la regolarità ai sensi dell'art. 2219 del codice civile;
b) alla documentazione allegata alla dichiarazione stessa e a quella relativa ai versamenti effettuati;
c) alle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo e la liquidazione dell'imposta.
3. I centri di assistenza effettuano gli adempimenti fiscali strettamente strumentali allo svolgimento della loro attività, ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale, previa idonea delega dell'utente.
4. La tenuta ed eventualmente la conservazione delle scritture contabili nonché il controllo della regolarità formale della documentazione contabile consegnata dagli utenti possono essere svolte solo se il centro di assistenza ha assunto verso l'utente l'impegno contrattuale di predisporre la dichiarazione e di apporre il visto di conformità.
5. Il centro di assistenza deve indicare nelle dichiarazioni che ha predisposto se ha tenuto anche le scritture contabili.
6. Le scritture contabili e le dichiarazioni possono essere redatte ed elaborate anche dallo stesso contribuente o da impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del centro di assistenza stesso, anche agli effetti del comma 7 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'affidamento ad impresa, da parte del centro di assistenza, della redazione e della elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni deve essere espressamente accettato dall'utente nel contratto di cui all'. L'esercizio del controllo e l'assunzione della responsabilità devono risultare da apposita clausola del contratto stipulato tra il centro di assistenza e l'impresa stessa ovvero tra il centro di assistenza e l'utente.
7. Il controllo avente ad oggetto la regolarità formale delle scritture contabili e la documentazione consegnata dagli utenti, riguarda:
a) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
b) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili dei sostituti d'imposta;
c) le fatture, le bollette doganali nonché gli altri documenti di cui è prescritta l'annotazione nelle scritture di cui alla lettera a) del presente comma.
8. Particolari modalità e criteri per l'esecuzione, da parte del centro di assistenza, dei controlli di cui al comma 7, possono essere stabiliti dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentiti l'Ordine dei dottori commercialisti, il collegio dei ragionieri e periti commerciali e, per quanto di competenza, l'Ordine dei consulenti del lavoro, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).
9. Indipendentemente dall'applicazione delle norme del codice civile relative alla risoluzione per inadempimento del contratto, il centro di assistenza rifiuta il visto di conformità in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte dell'utente, contestate allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla rilevazione di ciascuna di esse.
Storico versioni
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