Capo I

Art. 1

Costituzione dei centri di assistenza

In vigore dal 25 dic 1992
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei "Centri autorizzati di assistenza fiscale"; Visto il successivo comma 6 del citato art. 78, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; Visto il comma 7 dello stesso art. 78, il quale prevede che con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 ottobre 1992; E M A N A il seguente regolamento: . Costituzione dei centri di assistenza 1. I centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono costituiti con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 78 della predetta legge n. 413 del 1991. I soggetti di cui alla lettera b) del citato comma 1 devono essere stati riconosciuti di rilevanza nazionale, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività, con decreto del Ministro delle finanze, emanato a seguito di domanda, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. I centri di assistenza possono essere costituiti solo secondo i tipi di società di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 100 milioni di lire. 3. Lo statuto delle società di cui al comma 2 deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
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Costituzione dei centri di assistenza (Art. 1 Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.) — Testo vigente | Portale Normativo