Capo II
Art. 3
Utenti dei centri di assistenza
In vigore dal 25 dic 1992
1. L'attività di assistenza, limitatamente alla predisposizione della dichiarazione dei redditi e alla apposizione del visto di conformità di cui al successivo , può essere svolta anche a favore:
a) dei soci di società di persone, dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale;
b) del coniuge dell'imprenditore individuale e dei coniugi dei soci di società di persone e dei collaboratori dell'impresa familiare che optino per la presentazione della dichiarazione congiunta.
Storico versioni
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