Capo II

Art. 3

Utenti dei centri di assistenza

In vigore dal 25 dic 1992
1. L'attività di assistenza, limitatamente alla predisposizione della dichiarazione dei redditi e alla apposizione del visto di conformità di cui al successivo , può essere svolta anche a favore: a) dei soci di società di persone, dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale; b) del coniuge dell'imprenditore individuale e dei coniugi dei soci di società di persone e dei collaboratori dell'impresa familiare che optino per la presentazione della dichiarazione congiunta.
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Utenti dei centri di assistenza (Art. 3 Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.) — Testo vigente | Portale Normativo