Capo II
Art. 7
Contratto-tipo
In vigore dal 25 dic 1992
1. Nei contratti che i centri di assistenza stipulano con gli utenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 78, comma 4, deve risultare l'assunzione dell'impegno da parte dell'utente di:
a) fornire al centro di assistenza dati completi e veritieri, nel rispetto, altresì, dei termini necessari per il regolare adempimento degli obblighi assunti dal centro di assistenza stesso;
b) collaborare con il centro di assistenza ai fini della regolare tenuta della contabilità e della predisposizione della dichiarazione;
c) consentire l'attività di controllo del centro di assistenza presso l'utente nei casi in cui questi provveda direttamente alla redazione ed elaborazione della contabilità.
2. Nel caso in cui il centro di assistenza intenda affidare, sotto la propria responsabilità, la redazione ed elaborazione della contabilità e della dichiarazione ad un'impresa avente per oggetto l'elaborazione dei dati contabili, il contratto deve contenere l'individuazione dell'impresa e la relativa accettazione dell'utente.
Storico versioni
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