Capo V
Art. 11
Garanzie assicurative
In vigore dal 25 dic 1992
1. I centri di assistenza ed i professionisti di cui ai commi 1 e 2 dell' devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate agli utenti che hanno diritto di rivalsa nei loro riguardi, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per gli errori formali ad essi stessi imputabili.
2. Gli istituti e le imprese di assicurazione presso i quali i centri di assistenza e i professionisti hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma precedente devono portare a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.
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